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Art. 1

 

Si costituisce un Comitato, denominato “IL MONDO AL CONTRARIO”, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

 

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di promuovere e coordinare iniziative nel settore culturale, sociale, economico, ambientale ispirate dal pensiero del Dott. Roberto Vannacci riportate nel libro "Il Mondo al Contrario", questo al fine di raggiungere obiettivi comuni e vantaggi per la comunità.

 

A tal fine il Comitato intende coinvolgere i soci e i sostenitori attraverso campagne di informazione sulle iniziative del Comitato attraverso l’utilizzo di social media, internet, e posta elettronica. Tali iniziative si potranno concretizzare attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, tavole rotonde, riunioni telematiche e quant’altro ritenuto opportuno dal Presidente e dal Coordinatore Nazionale.

 

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

 

Art. 3

 

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori. Gli iscritti al Comitato acquisiranno la qualifica di “socio ordinario”. I soci ordinari possono proporre al Consiglio di Gestione eventi come convegni, presentazioni del libro, conferenze e tavole rotonde nel proprio comune di residenza. Possono, inoltre, partecipare a votazioni per le elezioni di cariche intermedie come i Vice-Coordinatori Nazionali o i Rappresentanti di Regione. Eventuali iscritti che non abbiano compiuto la maggiore età possono aderire al Comitato in veste di “socio junior” prendendo parte a decisioni o deliberazioni del Comitato come da Regolamento di cui all’art.2 par.2.

 

Art. 4

Il Comitato ha sede in Via Prunia 17, 88046 – Lamezia Terme (CZ)

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via e-mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno 36 ore prima della convocazione.

Art. 5

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Art. 6

 

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto dai soggetti promotori firmatari dell’atto costitutivo; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato. Ad unanimità i soci promotori hanno eletto Presidente il sig. Fabio Filomeni.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

 

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, nella persona di Norberto De Angelis, il quale assume contestualmente anche l’incarico di Coordinatore Nazionale per le attività del Comitato su tutto il territorio italiano e all’estero.

Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Il Coordinatore Nazionale, nella persona del sig. Norberto De Angelis, designerà n°6 (sei) Vice-Coordinatori Nazionali che avranno il compito di rappresentare il Comitato su tutto il territorio italiano e all’estero: un Vice-Coordinatore per il Nord-Ovest, uno per il Nord-Est, uno per il Centro, uno per il Sud, uno per le isole (Sardegna e Sicilia), uno per l’estero. (l’esatta suddivisione per regioni è riportata nel “Regolamento”). Ognuno dei sei Vice-Coordinatori potrà avvalersi di n°2 (due) Consiglieri che lo coadiuveranno nel lavoro di coordinamento.

Il Presidente ed il Consiglio di Gestione si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del Comitato (Regolamento).

Art. 7

 

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.  

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

 

La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.

 

Art. 8

 

Al termine della manifestazione i componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa.

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 9

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

 

Art. 10

 

All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Art. 11

 

Ogni modifica al presente Statuto deve essere approvata con voto di maggioranza espresso dal Consiglio di Gestione.  Le proposte di modifica possono essere avanzate da un singolo Consigliere o dalla maggioranza dei Vice-Coordinatori.

 

 

Art. 12

 

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

Statuto

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